Il diritto al mantenimento della prole rappresenta un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, finalizzato a garantire il benessere e lo sviluppo del minore, indipendentemente dalla relazione tra i genitori. Tuttavia, l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte di uno dei genitori costituisce una problematica diffusa, che richiede l’attivazione di strumenti giuridici adeguati per la tutela del credito vantato dal genitore affidatario.

Con l’introduzione dell’art. 473-bis.36 c.p.c., il legislatore ha previsto una disciplina specifica per l’attuazione dei diritti patrimoniali connessi al mantenimento, rafforzando le misure di esecuzione e le garanzie a tutela del creditore. Tale norma si inserisce in un più ampio quadro di riforma del processo civile, mirato ad assicurare effettività e tempestività nell’adempimento degli obblighi di mantenimento. L’obiettivo è quello di evitare che il genitore obbligato possa sottrarsi con facilità agli oneri derivanti dal proprio ruolo, tutelando così il diritto del minore a una crescita serena e dignitosa.

L’art. 473-bis.36 c.p.c.: natura e finalità

L’art. 473-bis.36 c.p.c. disciplina i mezzi di esecuzione forzata e le misure cautelari che il genitore creditore può esperire per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento. L’obiettivo principale della norma è quello di garantire l’effettività della tutela economica del minore, riducendo il rischio di elusione dell’obbligo da parte dell’obbligato e semplificando le procedure di recupero del credito. La previsione di misure più incisive costituisce una risposta diretta a una delle criticità più frequenti nei procedimenti di separazione e divorzio: la difficoltà nel garantire la regolare corresponsione del mantenimento.

Oltre a ciò, la norma si propone di responsabilizzare l’obbligato, introducendo strumenti che rendano più immediata l’individuazione delle sue risorse economiche e patrimoniali. Questo approccio evita che strategie dilatorie possano ostacolare il recupero del credito, garantendo un accesso più rapido ai mezzi di sostentamento necessari per il minore.

Le principali azioni esperibili

Il genitore che non riceve il mantenimento può avvalersi di diversi strumenti giuridici, tra cui:

Ordine di pagamento diretto. Il giudice può disporre il pagamento diretto da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale del genitore obbligato, prevedendo la trattenuta delle somme dovute sulla retribuzione o sulla pensione. Questa misura consente di evitare ritardi e inadempimenti volontari, garantendo la percezione immediata degli importi spettanti.

Sequestro conservativo. Il tribunale può autorizzare il sequestro di beni mobili, conti bancari o altre risorse patrimoniali del debitore, al fine di preservare la garanzia del credito in attesa dell’esecuzione definitiva. Tale misura è particolarmente utile quando vi sia il fondato timore che il genitore obbligato possa sottrarre i propri beni alla garanzia del credito.

Iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel caso in cui il genitore inadempiente sia titolare di beni immobili, il creditore può ottenere l’iscrizione di un’ipoteca, impedendone la disposizione sino alla soddisfazione del credito. Questo strumento consente di vincolare il patrimonio del debitore, evitando che possa essere dilapidato o trasferito a terzi per sottrarsi all’obbligo di mantenimento.

Pignoramento mobiliare e immobiliare. Qualora l’obbligato persista nell’inadempimento, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata mediante il pignoramento dei beni mobili o immobili di proprietà del debitore. Il pignoramento rappresenta la misura esecutiva per eccellenza, consentendo il soddisfacimento del credito attraverso la vendita forzata dei beni del debitore.

Sanzioni penali per inadempienza. Nei casi più gravi, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento può configurare un’ipotesi di reato ai sensi dell’art. 570-bis c.p., esponendo il genitore obbligato a conseguenze penali. Questa disposizione rappresenta un deterrente importante nei confronti di chi, in modo doloso, omette di adempiere agli obblighi imposti dalla legge.

L’intervento giudiziale e la tutela immediata del creditore

L’art. 473-bis.36 c.p.c. attribuisce al giudice un ruolo centrale nella predisposizione di misure volte a garantire un’efficace tutela del credito per il mantenimento della prole. In particolare, il tribunale ha il potere di disporre provvedimenti urgenti e provvisori, anche in assenza di un nuovo giudizio, qualora l’inadempimento risulti suscettibile di compromettere il benessere del minore.

Una delle innovazioni più rilevanti della norma consiste nella possibilità di revisione e adeguamento delle misure di tutela, in funzione delle mutate condizioni economiche dell’obbligato. Tale previsione consente di evitare eccessive rigidità applicative, garantendo al contempo un bilanciamento tra l’interesse del minore e le esigenze dell’obbligato.

Inoltre, il sistema prevede un rafforzamento delle misure di coercizione indiretta, che mirano a incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi economici attraverso il ricorso a strumenti sanzionatori più incisivi. Il combinato disposto delle norme in materia di tutela del credito consente, quindi, una protezione più efficace del diritto al mantenimento, contrastando le strategie elusive adottate da alcuni debitori.

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