Il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente può ricevere direttamente l’assegno di mantenimento dal genitore non collocatario? Analisi del quadro normativo, profili giurisprudenziali e implicazioni procedurali.
In ambito civilistico, la disciplina del mantenimento dei figli, anche in età posteriore alla maggiore età, rappresenta una delle tematiche più articolate e complesse, soprattutto laddove si tratti di figli non ancora economicamente autosufficienti. Oggetto di particolare attenzione giurisprudenziale è la questione della legittimità del versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne da parte del genitore non collocatario, senza intermediazione dell’altro genitore. Tale questione, che solleva interrogativi di ordine sostanziale e processuale, si colloca all’intersezione tra i principi di autoresponsabilità, solidarietà familiare e autonomia patrimoniale del soggetto maggiorenne.
Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento
L’obbligo di mantenimento permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età, qualora il figlio non abbia ancora conseguito un’autonomia economica effettiva. Tale interpretazione si fonda su un’estensione funzionale del dovere di mantenimento, ancorata al principio di solidarietà familiare e alla necessità di garantire il pieno sviluppo della persona, ai sensi dell’art. 2 Cost.
Tuttavia, l’obbligo non ha natura indiscriminata: esso è subordinato alla dimostrazione che la mancata autosufficienza non sia imputabile a negligenza o inerzia del figlio, ma sia la risultante di fattori obiettivi, quali l’impegno in un percorso formativo coerente, l’assenza di concrete opportunità lavorative, o impedimenti di natura sanitaria.
Versamento diretto dell’assegno: presupposti e limiti
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la possibilità per il genitore obbligato di adempiere direttamente a favore del figlio maggiorenne. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile tale modalità di adempimento in presenza di determinati presupposti, i quali devono essere oggetto di rigorosa valutazione da parte del giudice competente. Il versamento diretto risulta legittimo qualora il figlio abbia acquisito una maturità personale, gestionale e relazionale sufficiente a consentirgli una gestione autonoma del contributo economico. È necessario, inoltre, che il figlio risieda stabilmente al di fuori dell’abitazione del genitore collocatario, per ragioni giustificate, quali ad esempio la frequenza universitaria fuori sede o l’attività lavorativa. Inoltre, il versamento diretto deve essere richiesto esplicitamente e motivatamente dal figlio stesso, oppure oggetto di un suo intervento nel procedimento di revisione delle condizioni. Infine, tale modalità deve essere formalizzata da un provvedimento giudiziale che modifichi le originarie modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento.
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