Negli ultimi anni le convivenze di fatto sono diventate una realtà sempre più diffusa e socialmente rilevante. A fronte di questo cambiamento, anche la giurisprudenza, adeguandosi ai tempi, ha progressivamente chiarito quali diritti e doveri possano nascere all’interno di queste relazioni, soprattutto quando il rapporto si interrompe. Una delle questioni più delicate riguarda l’assistenza morale ed economica tra conviventi, e in particolare se tali obblighi possano sopravvivere anche dopo la cessazione della convivenza. Su questo punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con una pronuncia che merita particolare attenzione per le sue ricadute pratiche.
La recente pronuncia della Cassazione sugli obblighi tra conviventi: cosa dice la Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 28 del 2 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema degli obblighi di assistenza tra conviventi di fatto, chiarendo la natura giuridica delle prestazioni economiche e materiali rese all’interno – e anche dopo – la fine della convivenza.
La Corte ha ribadito che le convivenze di fatto costituiscono oggi un fenomeno sociale ampiamente riconosciuto e che, pur non essendo equiparabili al matrimonio, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale. Tali doveri possono tradursi in forme di assistenza materiale ed economica che, in presenza di determinate condizioni, non vengono meno automaticamente con la cessazione della convivenza.
Cosa si intende per convivenza di fatto
La nozione di convivenza di fatto è disciplinata dalla Legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà). Secondo la normativa, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da matrimonio, unione civile, parentela o affinità.
Elemento essenziale è la stabilità del rapporto, che può essere formalizzata mediante dichiarazione anagrafica. La legge riconosce ai conviventi una serie di diritti, pur mantenendo una distinzione netta rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.
I diritti riconosciuti ai conviventi dalla Legge Cirinnà
La normativa del 2016 ha segnato un passaggio importante nel riconoscimento delle convivenze di fatto, attribuendo ai conviventi specifiche tutele. Tra queste rientrano, ad esempio, il diritto di visita e di assistenza in caso di malattia o ricovero, la possibilità di designare il convivente quale rappresentante per le decisioni sanitarie, alcune tutele abitative e il riconoscimento di diritti in ambito di impresa familiare.
Si tratta di diritti che rafforzano la tutela del convivente, ma che non creano una piena equiparazione con il matrimonio, soprattutto sul piano degli obblighi patrimoniali automatici.
La possibilità di regolare la convivenza con un contratto
Un aspetto centrale della disciplina riguarda la libertà contrattuale dei conviventi. La legge consente infatti di stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale le parti possono disciplinare i rapporti patrimoniali, la gestione delle spese e altri aspetti economici della vita comune.
Il contratto deve rivestire forma scritta e le firme devono essere autenticate da un notaio o da un avvocato. In mancanza di tali requisiti formali, l’accordo è nullo. Resta invece esclusa la possibilità di stipulare patti che incidano su diritti indisponibili, come la libertà di contrarre matrimonio.
La tutela costituzionale delle convivenze di fatto
Il tema delle convivenze di fatto è stato recentemente affrontato anche dalla Corte Costituzionale, che ne ha ribadito la rilevanza come formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione. In questo contesto, la Corte ha sottolineato come le convivenze rappresentino uno spazio in cui la persona realizza la propria personalità, meritando quindi una tutela giuridica adeguata. Questa impostazione costituzionale costituisce il presupposto su cui si innesta anche la più recente giurisprudenza della Cassazione in materia di assistenza tra conviventi.
Le spese sostenute durante e dopo la convivenza: chi deve restituirle?
La questione affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 28/2025 nasce da una controversia relativa a somme di denaro versate da un convivente all’altro, anche dopo la cessazione della convivenza. La Corte ha escluso che tali somme possano essere automaticamente considerate ripetibili, chiarendo che l’assistenza materiale tra conviventi può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale. Ciò significa che le prestazioni economiche rese spontaneamente in adempimento di doveri morali o sociali non possono essere oggetto di richiesta di restituzione, salvo casi particolari.
L’obbligazione naturale: cosa significa in concreto
Secondo la Cassazione, l’assistenza morale e materiale prestata tra conviventi, anche dopo la fine del rapporto, può rientrare nell’ambito delle obbligazioni naturali previste dall’art. 2034 c.c. Affinché ciò avvenga, devono però sussistere alcuni requisiti fondamentali.
La prestazione deve essere spontanea, proporzionata alle capacità economiche di chi la effettua e coerente con un dovere morale o sociale riconosciuto dalla collettività. In mancanza di tali presupposti, la prestazione potrebbe non essere qualificata come obbligazione naturale e, in determinate circostanze, potrebbe essere oggetto di contestazione.
Differenze rispetto al matrimonio e all’unione civile
È importante sottolineare che, a differenza del matrimonio o dell’unione civile, nella convivenza di fatto non esiste un obbligo automatico di mantenimento al termine del rapporto. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che specifiche situazioni concrete possono giustificare forme di assistenza economica, valutate caso per caso. Questo approccio conferma la natura flessibile della tutela delle convivenze di fatto, che non si fonda su automatismi, ma su un’attenta valutazione delle circostanze personali ed economiche delle parti.
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