In caso di separazione o divorzio, la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli non si esaurisce negli aspetti relativi all’affidamento, ai tempi di permanenza, al mantenimento e alle scelte educative. Rilevano, infatti, anche profili di natura tributaria, tra i quali assume particolare importanza la ripartizione delle detrazioni fiscali per i figli fiscalmente a carico.
Nel 2026 la materia richiede un’attenzione ancora maggiore per almeno due ragioni: da un lato, l’interazione con l’Assegno Unico e Universale, che ha inciso significativamente sul perimetro delle detrazioni IRPEF per i figli; dall’altro, la necessità di gestire correttamente situazioni familiari e dichiarative che, nella pratica, possono generare dubbi interpretativi, soprattutto in relazione al compimento della maggiore età del figlio.
Come si ripartiscono le detrazioni per figli a carico in caso di separazione o divorzio
La disposizione di riferimento è l’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/1986). In via generale, qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito imponibile e il figlio risulti fiscalmente a carico, la detrazione (ove spettante) si ripartisce secondo i seguenti criteri:
- ripartizione paritaria (50% ciascuno) in caso di affidamento condiviso, salvo diversa previsione;
- attribuzione integrale (100%) al genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo;
- attribuzione integrale (100%) all’altro genitore nell’ipotesi in cui il genitore affidatario sia fiscalmente a carico dell’altro (fattispecie prevista dalla disciplina).
È opportuno precisare sin d’ora che, nel 2026, la questione non riguarda esclusivamente le modalità di ripartizione, ma anche la spettanza stessa della detrazione, la quale risulta condizionata anche dall’età del figlio e dall’applicazione dell’Assegno Unico. Il tema viene approfondito nei paragrafi successivi.
Normativa e prassi: il ruolo delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate
Oltre al dato normativo, la corretta gestione della ripartizione delle detrazioni richiede attenzione anche alla prassi amministrativa, utile per comprendere le modalità applicative concretamente adottate.
Tra i riferimenti più utilizzati in materia si segnalano:
- Circolare n. 34/E del 2008, che affronta diverse casistiche operative, inclusa la gestione degli accordi tra genitori separati e l’individuazione delle percentuali;
- Risoluzione n. 143/E del 2010, che ribadisce l’applicazione della regola del 50/50 in assenza di accordo e precisa i profili relativi alla ripartizione convenzionale.
In chiave operativa, anche le istruzioni rese disponibili in ambito di dichiarazione precompilata confermano un principio essenziale: in caso di affidamento condiviso, in assenza di accordi o provvedimenti specifici, la ripartizione è pari al 50% per ciascun genitore.
Ripartizione 50/50 o diversa: è necessario un accordo tra gli ex coniugi?
Il quesito ricorrente riguarda la necessità di un accordo scritto.
La disciplina applicativa consente di distinguere due scenari:
- assenza di previsioni specifiche nella sentenza o negli accordi di separazione/divorzio: in tal caso, in affidamento condiviso, si applica la regola generale del 50% ciascuno;
- ripartizione diversa (ad esempio, attribuzione del 100% a un solo genitore): in tale ipotesi è opportuno che la diversa ripartizione risulti da un elemento certo e documentabile, quale una previsione inserita in un accordo tra le parti coerente e dimostrabile, correttamente recepito in dichiarazione.
In termini pratici, il profilo centrale non è tanto l’esistenza astratta dell’accordo, quanto la sua agevole dimostrabilità e la coerenza delle modalità adottate nel tempo.
Documentazione consigliata
In materia tributaria, la corretta tenuta documentale assume un rilievo importante. In caso di separazione o divorzio, è consigliabile conservare:
- sentenza, accordo di negoziazione assistita o altro provvedimento che disciplini affidamento e condizioni economiche;
- eventuale accordo sulla ripartizione delle detrazioni, se difforme dal criterio ordinario del 50/50;
- documentazione utile a dimostrare i presupposti del “carico” fiscale (in particolare, la soglia di reddito del figlio, ove rilevante);
- elementi utili a mantenere coerenza nella gestione dichiarativa nel corso degli anni.
Va precisato che la presente trattazione riguarda la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12 TUIR; per le detrazioni collegate a specifici oneri (spese mediche, scolastiche, sportive ecc.) trovano invece applicazione criteri differenti, spesso legati alla riferibilità della spesa e all’intestazione del documento.
Figli maggiorenni: il compimento dei 18 anni modifica la ripartizione?
La questione del compimento della maggiore età del figlio è stata, negli ultimi anni, tra le più discusse.
Secondo alcune interpretazioni applicative, una volta divenuto maggiorenne il figlio non sarebbe più stato possibile “collegare” la detrazione al criterio dell’affidamento, con la conseguenza di rendere necessario un nuovo accordo tra i genitori per confermare la ripartizione preesistente.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 7 giugno 2025 n. 15224, affermando un principio di particolare rilevanza pratica: la ripartizione della detrazione non si modifica automaticamente in conseguenza del compimento della maggiore età del figlio, permanendo la misura già applicata nel periodo di minore età, senza necessità di un nuovo accordo, salvo diversa volontà delle parti.
Tale chiarimento assume particolare rilevanza nella gestione della continuità della ripartizione delle detrazioni tra i genitori, soprattutto nei casi in cui le modalità applicate siano rimaste invariate nel tempo.
Spettanza della detrazione nel 2026: attenzione all’età del figlio
Nel 2026 è essenziale distinguere tra “figlio fiscalmente a carico” — concetto connesso al reddito del figlio — e “detrazione spettante”, che dipende anche da requisiti ulteriori, tra cui l’età.
In particolare:
- dal 1° marzo 2022, per i figli di età inferiore a 21 anni le detrazioni IRPEF per figli a carico ex art. 12 TUIR risultano sostituite dall’Assegno Unico e Universale;
- a decorrere dal periodo d’imposta 2025 (con pieno impatto nelle dichiarazioni 2026), la detrazione per figli a carico ex art. 12 TUIR spetta, in via ordinaria, per figli di età compresa tra 21 e 30 anni, mentre oltre i 30 anni spetta esclusivamente in presenza di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, secondo gli orientamenti e chiarimenti forniti in sede di prassi.
In termini riepilogativi, nel 2026:
- figli sotto i 21 anni: non opera la detrazione art. 12 TUIR (si applica Assegno Unico);
- figli tra 21 e 30 anni: detrazione art. 12 potenzialmente spettante, se sussistono i requisiti reddituali;
- figli oltre i 30 anni: detrazione art. 12 solo in presenza di disabilità.
Questa distinzione è particolarmente rilevante perché, nella pratica, molti contribuenti tendono a sovrapporre il concetto di “figlio fiscalmente a carico” con quello di “detrazione effettivamente fruibile”.
L’importanza di una corretta gestione documentale
La corretta ripartizione delle detrazioni fiscali per figli a carico richiede particolare attenzione, soprattutto nei casi di separazione o divorzio in cui siano presenti accordi specifici tra i genitori o situazioni familiari articolate.
Negli ultimi anni, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’Assegno Unico e dei chiarimenti giurisprudenziali intervenuti sul tema della maggiore età dei figli, è emersa l’importanza di mantenere una gestione coerente e ben documentata delle modalità di ripartizione adottate.
Per questo motivo è consigliabile:
- conservare la documentazione relativa agli accordi di separazione o divorzio;
- verificare periodicamente la corretta applicazione della disciplina fiscale;
- prestare attenzione ai requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla normativa vigente.
Una gestione ordinata e consapevole della documentazione consente infatti di ridurre possibili criticità interpretative e di mantenere coerenza nella compilazione delle dichiarazioni fiscali nel tempo.
Considerazioni conclusive
La ripartizione delle detrazioni fiscali per figli a carico tra genitori separati o divorziati richiede oggi particolare attenzione, soprattutto alla luce delle modifiche normative introdotte negli ultimi anni e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Nel 2026 appare fondamentale distinguere correttamente:
- il concetto di figlio fiscalmente a carico;
- la concreta spettanza della detrazione;
- gli effetti derivanti dall’Assegno Unico;
- le modalità di ripartizione tra i genitori.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 15224/2025 contribuisce inoltre a chiarire il tema della continuità della ripartizione delle detrazioni anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, in assenza di diverse pattuizioni tra le parti.
Si tratta di aspetti che, nell’ambito della regolamentazione dei rapporti familiari successivi alla separazione o al divorzio, meritano attenzione anche sotto il profilo organizzativo e documentale, così da garantire una gestione coerente delle scelte adottate dai genitori nel tempo.