Lo squilibrio economico non basta per ottenere l’assegno divorzile. Scopri quando le scelte familiari incidono e quali elementi devono essere provati.

Quando un matrimonio finisce, ciò che è stato costruito insieme continua ad avere rilevanza? E le scelte compiute durante la vita coniugale possono incidere sul riconoscimento dell’assegno divorzile? Sono domande che mi vengono poste frequentemente durante le consulenze in materia di separazione e divorzio. La risposta richiede però particolare attenzione: le scelte familiari possono assumere un ruolo importante, ma il loro semplice richiamo non è sufficiente a fondare il diritto all’assegno.

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, che la sola differenza economica tra gli ex coniugi rappresenta una condizione preliminare, ma non determina automaticamente il riconoscimento della prestazione.

Il coniuge che richiede l’assegno deve dimostrare che il proprio squilibrio economico sia collegato alle scelte condivise durante il matrimonio oppure, sotto il diverso profilo assistenziale, che non sia concretamente in grado di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive.

Questo principio è stato espresso con particolare chiarezza dalla Corte di Cassazione, Sezione I civile, con l’ordinanza 30 aprile 2026, n. 12087. La pronuncia conferma che la valutazione deve riguardare la storia familiare concreta, ma richiede anche allegazioni puntuali e prove idonee.

Come è cambiata la funzione dell’assegno divorzile

Per molti anni, il dibattito sull’assegno divorzile è stato caratterizzato dal riferimento al cosiddetto tenore di vita matrimoniale. Secondo l’impostazione tradizionale, il coniuge economicamente più debole poteva ottenere un contributo finalizzato a conservare, per quanto possibile, il livello di vita goduto durante il matrimonio. Questo parametro è stato progressivamente superato. Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha attribuito all’assegno divorzile una funzione composita:

  • assistenziale;
  • compensativa;
  • perequativa.

Il giudice non deve quindi limitarsi a confrontare i redditi dei due ex coniugi, ma deve considerare il contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.

Assumono rilievo anche le aspettative professionali eventualmente sacrificate, la durata del matrimonio, l’età e le concrete prospettive economiche del richiedente. Il parametro non è più il ripristino automatico del precedente tenore di vita, ma la valutazione degli effetti che il progetto familiare condiviso ha prodotto sulle rispettive condizioni.

Lo squilibrio economico non è sufficiente

L’esistenza di una differenza, anche significativa, tra i redditi o i patrimoni degli ex coniugi non comporta automaticamente il diritto all’assegno divorzile. Lo squilibrio economico costituisce una precondizione: rappresenta cioè il punto di partenza dell’accertamento, non la sua conclusione.

Occorre poi comprendere da dove derivi quella differenza. Se lo squilibrio dipende dalle scelte compiute durante il matrimonio, come la rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa per occuparsi della famiglia, può entrare in gioco la funzione perequativa-compensativa dell’assegno. Se, invece, non esiste un collegamento con la vita matrimoniale, il riconoscimento può eventualmente fondarsi sulla funzione assistenziale, ma soltanto quando la persona non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 12087/2026, ha ribadito proprio questa distinzione: il richiedente deve provare il nesso causale tra il proprio depauperamento e le scelte familiari oppure dimostrare la concreta impossibilità di raggiungere l’autosufficienza economica attraverso una diligente attivazione.

Quando le scelte familiari possono assumere rilevanza

Molte famiglie costruiscono il proprio equilibrio attraverso una divisione dei ruoli che produce conseguenze differenti sui percorsi personali e professionali dei coniugi.

Può accadere, per esempio, che uno dei due:

  • interrompa o riduca la propria attività lavorativa;
  • rinunci a una promozione o a un avanzamento professionale;
  • accetti un impiego meno remunerativo o con un orario ridotto;
  • si trasferisca per seguire il percorso lavorativo dell’altro;
  • rinunci a corsi di formazione o specializzazione;
  • si occupi prevalentemente della cura dei figli e della gestione domestica;
  • contribuisca indirettamente allo sviluppo professionale e patrimoniale del coniuge.

Queste decisioni non vengono normalmente formalizzate attraverso accordi scritti. Possono tuttavia rappresentare l’espressione di un’organizzazione familiare condivisa e protratta nel tempo. La loro rilevanza non è esclusa dal fatto che siano state accettate implicitamente. È però necessario dimostrare che abbiano effettivamente condizionato le opportunità professionali e reddituali del coniuge che richiede l’assegno.

Non basta quindi affermare di essersi dedicati alla famiglia. Occorre ricostruire il modo in cui quella scelta ha inciso sul percorso lavorativo e spiegare perché i suoi effetti siano ancora presenti al momento del divorzio.

Quale prova deve fornire il coniuge richiedente

L’ordinanza n. 12087/2026 rafforza l’importanza dell’onere di allegazione e prova.

La persona che richiede l’assegno deve rappresentare in maniera circostanziata:

  1. quali scelte siano state compiute durante il matrimonio;
  2. in quale contesto siano maturate;
  3. come siano state condivise o accettate dall’altro coniuge;
  4. quali conseguenze abbiano avuto sul percorso professionale;
  5. perché quelle conseguenze incidano ancora sulla situazione economica attuale.

La documentazione assume un ruolo particolarmente importante, ma non esiste un unico documento capace di dimostrare automaticamente il diritto. A seconda del caso, possono risultare utili contratti di lavoro, lettere di dimissioni, variazioni dell’orario, periodi di aspettativa, estratti contributivi, dichiarazioni fiscali, curriculum, comunicazioni relative a opportunità professionali, documentazione sui trasferimenti e sugli impegni familiari.

La prova può essere costruita anche attraverso testimonianze, presunzioni e una ricostruzione coerente delle modalità di organizzazione della famiglia. Tuttavia, il nesso causale non può essere semplicemente presunto sulla base della durata del matrimonio o della presenza di figli: deve emergere da elementi concreti. La giurisprudenza del 2026 insiste sulla necessità di una preparazione istruttoria puntuale della domanda.

La funzione perequativo-compensativa

La funzione perequativo-compensativa serve a riequilibrare, nei limiti previsti dalla legge, le conseguenze economiche prodotte dal modello familiare adottato durante il matrimonio. Non ha lo scopo di assicurare una rendita né di equiparare automaticamente i patrimoni dei due ex coniugi.

Il giudice deve verificare se il coniuge economicamente più debole abbia contribuito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio, rinunciando o riducendo concrete possibilità di sviluppo professionale.

Il punto centrale è il collegamento tra:

  • contributo familiare;
  • eventuale sacrificio personale o professionale;
  • squilibrio economico esistente al momento del divorzio.

In assenza di questo nesso, la mera differenza reddituale non giustifica l’attribuzione dell’assegno con funzione compensativa. Questo orientamento era stato già ribadito dall’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026, depositata il giorno successivo, secondo cui la disparità economica non dà luogo a un automatismo e il richiedente deve provare che la propria posizione meno favorevole derivi dalle scelte matrimoniali.

La funzione assistenziale e l’impossibilità di autosostentamento

La mancanza di un sacrificio professionale collegato alla famiglia non esclude in assoluto la possibilità di ottenere l’assegno.

La prestazione può avere anche una funzione assistenziale. In questo caso, però, il richiedente deve dimostrare di non disporre di mezzi adeguati e di non poterli procurare per ragioni oggettive non superabili attraverso una diligente ricerca di lavoro o una ragionevole valorizzazione delle proprie capacità.

Vengono quindi considerate, tra le altre circostanze:

  • l’età;
  • le condizioni di salute;
  • la formazione;
  • l’esperienza professionale;
  • la durata dell’assenza dal mercato del lavoro;
  • le concrete possibilità occupazionali;
  • il patrimonio disponibile;
  • le entrate effettive;
  • il contesto territoriale e lavorativo.

La semplice disoccupazione non è necessariamente sufficiente. Il giudice deve valutare se essa dipenda da un’impossibilità oggettiva o da una mancata attivazione della persona interessata.

Con l’ordinanza n. 12087/2026, la Cassazione ha confermato il diniego dell’assegno in un caso nel quale non era stata dimostrata né la riconducibilità della disoccupazione alle scelte familiari né l’irreversibile impossibilità di accedere al mercato del lavoro.

Il lavoro familiare conserva il proprio valore

L’orientamento più rigoroso in materia di prova non elimina il valore del lavoro svolto all’interno della famiglia.

La cura dei figli, la gestione domestica e il sostegno all’attività dell’altro coniuge possono rappresentare un contributo determinante alla costruzione della vita familiare e del patrimonio.

La giurisprudenza continua a riconoscere che la divisione condivisa dei ruoli può produrre effetti economici che persistono dopo la fine del matrimonio. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1130 del 19 gennaio 2026, ha affermato che la funzione perequativo-compensativa può rilevare anche quando non sia individuabile una specifica e isolata occasione professionale rifiutata. Può essere considerato l’intero assetto familiare, quando abbia determinato nel tempo un sacrificio e un contributo riconoscibili.

Questo principio non contrasta con la successiva ordinanza n. 12087/2026.

Le due decisioni devono essere lette insieme: non è sempre indispensabile dimostrare la rinuncia a uno specifico contratto di lavoro, ma è comunque necessario offrire elementi concreti dai quali ricavare il nesso tra il modello familiare condiviso e la situazione economica conseguente.

Perché ogni caso richiede una valutazione autonoma

Non esiste una formula matematica applicabile indistintamente a tutte le separazioni e a tutti i divorzi.

Nella decisione sull’assegno possono assumere rilevanza:

  • le condizioni economiche e patrimoniali;
  • la durata del matrimonio;
  • l’età dei coniugi;
  • il contributo personale ed economico alla famiglia;
  • la formazione dei patrimoni;
  • la capacità lavorativa attuale;
  • le prospettive professionali;
  • la presenza e la cura dei figli;
  • le rinunce o limitazioni lavorative;
  • le ragioni oggettive che impediscono l’autosufficienza.

Tali criteri trovano il proprio riferimento normativo nell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, ma devono essere applicati alla storia concreta della coppia.

Per questo motivo non è possibile rispondere in modo attendibile alla domanda “mi spetta l’assegno?” conoscendo soltanto il reddito degli ex coniugi.

È necessario esaminare la documentazione, ricostruire il percorso familiare e valutare quali fatti possano essere provati.

Il ruolo dell’assistenza legale

Le controversie relative all’assegno divorzile richiedono oggi una particolare attenzione non soltanto agli aspetti economici, ma anche alla preparazione della domanda e alla raccolta delle prove.

Una richiesta formulata in termini generici rischia di non consentire al giudice di individuare il collegamento tra la vita matrimoniale e lo squilibrio economico.

Allo stesso modo, chi contesta il diritto all’assegno deve poter verificare se le circostanze rappresentate trovino effettivo riscontro nella storia lavorativa, familiare e patrimoniale.

Una consulenza legale permette di:

  • individuare la funzione dell’assegno concretamente invocabile;
  • ricostruire i fatti rilevanti;
  • esaminare la documentazione disponibile;
  • valutare le ulteriori prove necessarie;
  • evitare richieste o contestazioni fondate su automatismi ormai superati.

La fase istruttoria diventa quindi essenziale. Anche la Cassazione ha ricordato che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione sia effettiva e giuridicamente corretta.

Comprendere se sussistano i presupposti per richiedere o contestare un assegno divorzile richiede l’esame della storia familiare, delle condizioni economiche e della documentazione disponibile.

Una valutazione legale preventiva consente di individuare gli elementi realmente rilevanti e di affrontare il procedimento con maggiore consapevolezza, evitando conclusioni basate soltanto sulla differenza di reddito tra gli ex coniugi.

Bibliografia e giurisprudenza aggiornata

  • Legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6.
  • Cass., Sezioni Unite civili, 11 luglio 2018, n. 18287.
  • Cass., Sezione I civile, 14 gennaio 2008, n. 593, sul contributo alla conduzione familiare.
  • Cass., Sezione I civile, 25 settembre 2024, n. 25678.
  • Cass., Sezione I civile, 19 gennaio 2026, n. 1130.
  • Cass., Sezione I civile, 29 gennaio 2026, n. 1999, depositata il 30 gennaio 2026.
  • Cass., Sezione I civile, 30 aprile 2026, n. 12087.
  • Morace Pinelli A., La funzione perequativa dell’assegno divorzile dopo l’intervento delle Sezioni Unite, in «AIAF Rivista», 2019.
  • Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, nota a Cass., Sezione I, ordinanza n. 12087/2026.