Separarsi o divorziare rappresenta un momento di grande cambiamento nella vita di una coppia, con implicazioni non solo affettive ed emotive, ma anche legali e fiscali.

Tra le questioni da affrontare vi è quella del trasferimento della proprietà immobiliare, che può avvenire in diversi modi e con differenti oneri fiscali. In questo articolo di Studio Legale Bombini analizzeremo le possibilità del trasferimento di un immobile in fase di separazione coniugale senza pagare le tasse, illustrando i requisiti da soddisfare e le procedure da seguire.

Esenzione dalle imposte

L’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e tassa d’archivio per i trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione o divorzio consensuali, o negoziazione assistita.

L’esenzione si applica ai trasferimenti di beni immobili dai coniugi ai figli, ma anche da un coniuge all’altro.

Condizioni per il trasferimento di un immobile in fase di separazione

Per beneficiare dell’esenzione, è necessario che ci siano alcune condizioni, vediamole nel dettaglio

Il trasferimento deve essere direttamente collegato alla separazione o al divorzio. Il trasferimento deve essere previsto nell’accordo di separazione o di divorzio omologato dal tribunale e non può essere motivato da altre ragioni.

Inoltre, il trasferimento non deve avvenire in cambio di denaro o di altra controprestazione.

Infine, è necessario che il trasferimento sia conforme all’accordo di separazione o di divorzio omologato dal tribunale. L’atto di trasferimento deve riprodurre fedelmente quanto previsto nell’accordo omologato.

Il trasferimento dell’immobile può avvenire mediante:

  • Atto pubblico notarile: la forma più diffusa, che garantisce la massima sicurezza e certezza del diritto.
  • Verbale di udienza di separazione consensuale o divorzio congiunto: una procedura più snella e meno costosa, ma che richiede la presenza di un avvocato per ciascuna parte.

In entrambi i casi, l’atto deve essere trascritto nei registri immobiliari per avere effetto opponibile ai terzi.

Casi particolari

L’esenzione dalle imposte non si applica ai trasferimenti immobiliari:

  • A titolo oneroso: se il trasferimento avviene in cambio di denaro o di altra controprestazione, si applicano le imposte ordinarie sui trasferimenti immobiliari.
  • Disposti in favore di terzi: l’esenzione si applica solo ai trasferimenti a favore dei figli o dell’altro coniuge.
  • Non direttamente collegati alla separazione o al divorzio: se il trasferimento non è previsto nell’accordo di separazione o di divorzio o se è motivato da altre ragioni, non si applica l’esenzione.

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