Il Governo ha emanato il Testo Unico delle norme in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope con il DPR n°309 del 1990. In particolare in tele T.U. le principali disposizioni penali sono contenute negli artt. 72 e seguenti.

 Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73). 

Il principale reato previsto dal T.U. 309 del 1990 è il traffico illecito di sostanze stupefacenti la cui condotta tipica è descritta ampiamente nel testo all’art. 73. secondo tale norma viene esclusa la illiceità penale solo per la detenzione della droga per uso strettamente personale. La destinazione alla cessione, anche gratuita costituisce reato.

Dispone l’art. 73: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (droghe pesanti) previste dall’art.14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 Euro.”

Da anni lo Studio Legale Bombini si occupa di reati connessi all’abuso di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, della tutela di coloro che vengono processati e accusati di spaccio.