Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il D.L. n°11/2009 (convertito dalla L. n° 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l’art. 8 della L. n°38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una “procedura di ammonimento”.

Tale procedura mira a far desistere lo stalker dalle attività persecutorie mediante un invito allo stesso rivolto, dalle autorità di pubblica sicurezza, a desistere dalle attività persecutorie e ad interrompere ogni interferenza perpetrata nella vita del richiedente.